Nel processo a carico di Napoleone Bonaparte, accusato come da Vocatio in judicium dalla Avogaria de Comun in data 11 marzo 2003, pronuncia la seguente decisione:
1. la legittimazione di questa Corte si fonda sulla accettazione espressa da tutte le parti costituite nel giudizio e dai loro difensori;
2. la giurisdizione di questa Corte deve ritenersi circoscritta entro i limiti di spazio e di tempo che riguardano rispettivamente gli avvenimenti verificatisi entro il territorio della Repubblica Veneta nei rapporti con il Bonaparte e accaduti prima che il predetto assumesse le insigne sovrane;
3. la Corte non può che limitarsi ad una valutazione sul piano giuridico, esulando dai suoi compiti ogni giudizio sul piano storico e sul piano morale;
4. pertanto, la Corte ritiene di potere e dovere fare applicazione di norme e regole di comportamento comunemente riconosciute nell’ambito europeo anche all’epoca dei fatti;
5. ne consegue che le imputazioni specificamente contestate alla luce di norme vigenti vano in realtà ricondotte a tali generali princìpi, nel cui ambito vanno individuate le seguenti categorie di interessi tutelati:
a. comportamenti in violazione del principio di neutralità
tale principio poteva ritenersi vigente sia negli atti formali sia nelle consuetudini e nei rapporti tra gli Stati, tanto è vero che, nello specifico, proprio la Repubblica di Venezia ed il Governo francese accettarono e riconobbero tale regola nei reciproci rapporti;
b. diritto di preda bellica
il principio, già all’epoca contestato ed in larga parte abbandonato, poteva ciono-nostante ritenersi ancora valido, pur entro i limiti delle necessità di approvvigio-namento e sostentamento degli eserciti, sicché la Corte deve giudicare della sussi-stenza degli eventuali eccessi;
c. atti violenti contro le persone
premesso che non si tratta di giudicare delle uccisioni e dei ferimenti avvenuti nel corso di scontri armati ove i rapporti di offesa reciproca sono da ritenersi inevita-bili e legittimi, si tratta di giudicare circa eventuali episodi che esulino da tali con-testi;
d. cessione di territori comunque appartenenti allo Stato Veneto
si tratta di verificare se le cessioni fossero da considerare legittime alla luce dell’allora vigente diritto internazionale consuetudinario.
P. Q. M.
la Corte ritiene Napoleone Bonaparte responsabile delle seguenti condotte:
A. quanto al punto A, Napoleone attuò nei confronti dello Stato Veneto atti di guerra senza previa dichiarazione dello Stato di belligeranza e senza che lo Stato Veneto a-vesse attuato nei suoi confronti a nei confronti dello Stato francese atti di aggressione;
B. quanto al punto B, esulano comunque dal principio affermato tutti gli atti di impos-sessamento e di devastazione di beni artistici e comunque non destinati a far fronte al-le esigenze di sostentamento delle truppe, essendosi individuati episodi di program-mata e violenta acquisizione di beni aventi mero valore culturale (dipinti, statue, ma-noscritti e libri di valore, devastazione del Bucintoro);
C. quanto al punto C, devono essere ritenuti contrari al principio affermato gli episodi di:
- uccisioni senza giudizio di civili inermi;
- rappresaglie indiscriminate come elencate nel capo di imputazione n° 19;
- esecuzioni a seguito di processi illegittimamente condotti sulla base di leggi non applicabili nel territorio veneto in conformità alla stessa legge francese (fatti di Verona del maggio-giugno 1797);
D. quanto al punto D, Napoleone già con i Preliminari di Leoben, e quindi in epoca ante-cedente allo stato di belligeranza, cedeva all’Austria i territori di uno Stato Sovrano, così smentendo i manifestati propositi di liberazione e democratizzazione dei popoli soggetti ai vecchi regimi.
Per tutto il resto la Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione.
La Corte in ogni caso ritiene di non poter erogare condanna nei confronti di un imputato defunto e conseguentemente di non poter pronunziare sulle richieste di provvedimenti risarcitori avanzate dalle Parti Civili, provvedimenti che, oltretutto, inciderebbero sulle prerogative di Stati sovrani.
In Venezia, il giorno 22 novembre 2003.
Antonio Fojadelli
Francesco Mario Agnoli
Michele Maturi
Giorgio Suppiej
Alvise Bragadin