PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IL 20 LUGLIO 1988 – QUARTA LEGISLATURA
RIPRESENTATA IL 18 GIUGNO 1990 – QUINTA LEGISLATURA
d'iniziativa del Consigliere ETTORE BEGGIATO
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO
R e l a z i o n e
La rivendicazione principale dell'area autonomista e federalista veneta e dell'Union del Popolo Veneto è stata, a partire dalla fine degli anni '70, e continua ad essere l'istituzione della Regione Autonoma del Veneto a Statuto speciale.
L'ordinamento costituzionale ha infatti sancito la suddivisione in cittadini di serie A (residenti nelle 5 Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino-Sud Tirolo, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dotate di notevole autonomia politica, amministrativa e finanziaria) e cittadini di serie B (tutti gli altri); in particolare il Veneto risulta notevolmente penalizzato da tale assurda e anacronistica divisione in quanto l'unica Regione compresa e compressa fra 2 Regioni a statuto speciale (Trentino-Sud Tirolo e Friuli-Venezia Giulia).
I punti più significativi di questo Statuto speciale (ciò che chiediamo è già stato previsto in qualche Statuto speciale e recepito come legge dello Stato) sono:
a) allargamento delle competenze regionali tramite l'inserimento della potestà legislativa esclusiva (vedi articolo n. 4) che attualmente non viene riconosciuta al Veneto;
b) uffici statali: concorsi riservati ai residenti al fine di superare l'attuale sistema che penalizza sistematicamente i Veneti;
c) tasse: i sette decimi delle tasse pagate nel Veneto vanno attribuiti alla Regione; i rimanenti tre decimi vanno attribuiti allo Stato per le funzioni che gli sono proprie e per la costituzione di un fondo di solidarietà verso altre regioni;
d) progressiva regionalizzazione della Magistratura;
e) autonomia impositiva della Regione (da attuarsi di pari passo con la riduzione delle imposte statali);
f) tutela e valorizzazione della lingua e della cultura veneta e delle altre comunità etniche storicamente presenti nel Veneto;
g) partecipazione del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei Ministri con diritto di voto nelle materie che interessano il Veneto;
h) i segretari comunali passano alle dipendenze organiche dei Comuni;
i) una consistente fetta del demanio dello Stato diventa demanio della Regione.
La nostra richiesta (vedi articolo n. 1) è motivata da considerazioni d'ordine storico, culturale, linguistico, geografico, economico, di giustizia.
Il popolo veneto ha sempre saputo autogovernarsi in maniera tale da meritarsi il rispetto e l'ammirazione degli altri popoli, sviluppando altresì propri modelli di sviluppo orginali e sicuramente all'avanguardia (pensiamo al famoso modello veneto); in questo momento storico le risorse della nostra Regione rischiano di inaridirsi proprio a causa della continua penalizzazione alla quale sono sottoposte dall'ottuso centralismo dello Stato italiano, da tutta una serie di mancate risposte che lo Stato com'è strutturato non sa e non può dare, dalla stessa vicinanza con due Regioni a Statuto speciale molto più sollecite a tradurre le istanze delle realtà che rappresentano ed a essere loro di concreto aiuto, grazie alle notevoli disponibilità finanziarie regionali.
Diciamo basta a un ente regionale ridotto a squallido sportello periferico dello Stato, basta a logiche assurde e provocatorie che incanalano il 90% del bilancio regionale su percorsi obbligati già stabiliti dal Governo centralista (su 7. 300 miliardi di bilancio, la nostra Regione ha libertà di spesa per soli 730 miliardi!).
Nel mercato unico dei beni e dei servizi che ci attende in Europa dal 1992 il Veneto dovrà confrontarsi con potenti realtà economiche e istituzionali che si chiamano Baviera, Baden Wurttemberg, Catalunya: un confronto che può essere sostenuto solo valorizzando al massimo le nostre potenzialità.
E questa valorizzazione non può avvenire che attraverso l'autonomia regionale; il Veneto continuerà a essere protagonista in Europa solo se dotato di ampia autonomia.
Autogoverno del popolo veneto (4. 300. 000 europei) al fine di applicare integralmente l'atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa che all'articolo 8 recita: "Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione.... In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti all'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano, il loro regime interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. " Regione autonoma del Veneto primo passo per la trasformazione dell'attuale Stato centralista in una moderna repubblica federale (come la Svizzera, la Germania ecc.).
Carlo Cattaneo, uno degli spiriti più illuminati dell'800 sosteneva che "L'Italia è fisicamente ed istoricamente federalista" e siamo profondamente convinti che solo una struttura federale dello Stato rafforzerà, garantirà ed intensificherà l'esercizio delle libertà e il raggiungimento di una effettiva giustizia sociale per tutti i popoli presenti nello Stato, contribuirà a sollevare le aree sottosviluppate, a mobilitare le risorse economiche, a sprigionare energie culturali (come è successo nel sud della vicina Spagna).
Autonomia del Veneto e riforma federalista dello Stato tappe obbligate per la costruzione di un'Europa unita, libera e federale, un'Europa dei popoli e delle Regioni, l'unica Europa possibile e il popolo Veneto ha il diritto di contribuire con pari dignità degli altri popoli alla costruzione di questa Europa che passa inevitabilmente per l'indebolimento degli attuali "stati-nazionali" e per il rafforzamento delle autonomie locali.
La presente proposta di legge è sicuramente perfettibile; a tal fine auspichiamo che le diverse forze politiche (e i loro leaders più rappresentativi) che nei più disparati momenti (ma soprattutto nelle vicinanze di qualche competizione elettorale) dichiarano la loro adesione agli ideali autonomisti e federalisti diano il loro qualificato apporto per migliorare questo Statuto che nell'attuale momento storico consente di ritrovare nella massima estensione dei principi di autonomia presenti nella Costituzione una fase di realizzazione della mai sopita aspirazione dei Veneti all'autogoverno.
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DEL VENETO
TITOLO I
Costituzione della Regione Veneto
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
1. Il Veneto, in considerazione delle sue specifiche caratteristiche storiche, culturali, linguistiche, geografiche ed economiche, è Regione Autonoma, fornita di personalità giuridica e di ordinamento particolare secondo i principi della Costituzione e le norme del presente Statuto.
2. La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
3. La Regione ha per capoluogo la città di Venezia.
Articolo 2
1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.
2. La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del popolo Veneto e delle altre comunità etniche storicamente presenti nel Veneto.
Articolo 3
1. La bandiera della Regione è costituita dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.
2. In primo piano è raffigurato il Leone di S. Marco; nel cielo è apposta l'iscrizione; Veneto.
3. La bandiera termina con sette fiamme che portano ciascuna, nella parte mediana, lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione.
4. Le norme che disciplinano l'esposizione e la diffusione della bandiera regionale saranno stabilite con legge regionale.
CAPO II
Funzioni della Regione
Articolo 4
1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi statali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) circoscrizioni comunali;
4) espropiazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato;
5) impianto e tenuta dei libri sulla proprietà fondiaria;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento delle camere di commercio;

ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
11) toponomastica;
12) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, popolare e archeologico;
13) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, musei) aventi carattere regionale manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;
14) urbanistica e piani regolatori;
15) tutela dei beni ambientali;
16) usi civili;
17) artigianato;
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edilizia sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità;
19) porti lacuali e marittimi, spiagge, impianti di balneazione;
20) fiere e mercati;
21) protezione civile;
22) miniere, cave torbiere e acque minerali e termali;
23) caccia e pesca;
24) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
25) viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
26) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
27) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
2

turismo ed industria alberghiera;
29) agricoltura foreste e Corpo Forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, consorzi agrari e di bonifica;
30) assistenza e beneficenza pubblica;
31) scuola materna;
32) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la Regione ha competenza;
33) edilizia scolastica;
34) addestramento e formazione professionale.
Articolo 5
1. La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabilite dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei Comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale;
4) polizia locale urbana e rurale;
5) istruzione elementare e secondaria;
6) commercio;
7) apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
9) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
10) industria;
11) utilizzazione delle acque pubbliche comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
12) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Articolo 6
1. Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi.
Articolo 7
1. Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Articolo 8
1. Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nella materia di collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del Lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi della Regione.
2. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci interessati.
3. I cittadini residenti nella Regione hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della Regione stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'anzianità di residenza.
Articolo 9
1. La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del Tesoro.
2. L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Regione di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del Tesoro sentito il parere della Regione.
3. La Regione nomina il presidente e il vice presidente delle Casse di Risparmio sentito il parere del Ministero del Tesoro.
Articolo 10
1. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti sopra indicati.
3. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'ENEL nella Regione, sentito il parere della medesima.
Articolo 11
1. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge regionale - 220 KWH per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla Regione.
2. La Regione stabilisce altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
3. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestramelte alla Regione lire 6,20 per ogni KWH di energia da essi non ritirata. Il compenso unitario indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5% del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
Articolo 12
1. obbligatorio il parere della Regione per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio regionale.
2. E' altresì obbligatorio il parere della Regione per le opere idrauliche. Lo Stato e la Regione predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
3. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Regione nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Regione in seno a un apposito comitato.
Articolo 13
1. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, assegna alla Regione quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote saranno determinate sentito il parere della Regione e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale.
2. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Regione.
3. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nella Regione in esecuzione dei piani statali straordinari di edilizia scolastica, l'impegno dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Regione stessa.
Articolo 14
1. Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate dalla Regione.
2. Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.
3. Lo Stato può inoltre delegare con legge alla Regione, alle Province e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
4. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.
Articolo 15
1. Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione la potestà di emanare norme legislative per servizi e materie estranee alle proprie competenze previste dal presente statuto.
Articolo 16
1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici.
2. Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti avvalendosi dei loro uffici.
Articolo 17
1. La lingua veneta è usata nelle scuole materne in modo paritetico all'italiano ed è insegnata nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
Articolo 18
1. Per l'amministrazione e per la vigilanza sulla scuola il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta regionale, nomina un sovraintendente scolastico. Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Regione, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato delle scuole.
2. Il personale amministrativo del Provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Regione. Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie d'insegnamento e loro raggruppamento. per l'eventuale istituzione di università nel Veneto lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione.
Articolo 19
1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici e agenzie tipografiche.
2. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni il Presidente della Giunta regionale si avvale anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
3. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
4. Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.
Articolo 20
1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni del Presidente della Giunta regionale in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Regione sono emanati sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.
Articolo 21
1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente dal Governo regionale. Può utilizzare in alternativa la polizia locale urbana.
Articolo 22
1. La Regione utilizza a presidio delle norme contenute nelle proprie leggi, le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
TITOLO II
Organi della Regione
Articolo 23
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Articolo 24
1. Il Consiglio regionale è eletto con il sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale.
2. Il numero dei consiglieri regionali è di 80.
3. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del Comune ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio.
Articolo 25
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.
Articolo 26
1. Il Consiglio regionale dura il carica cinque anni.
2. La sua attività si svolge nella città di Venezia.
3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio.
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.
Articolo 27
1. I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.
2. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 28
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
Articolo 29
1. Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari.
2. Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quanto il Consiglio regionale. in caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente.
3. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del Consiglio.
Articolo 30
1. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Articolo 31
1. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio regionale che non adempiono agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Ove il Presidente o i Vice-Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo ha cura del Commissario del governo.
4. Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.
Articolo 32
1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza statale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non è in grado di funzionare.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi d'urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione ne indice le elezioni entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile.
4. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla loro convocazione.
5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Articolo 33
1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, nonchè nei casi previsti dal presente Statuto.
Articolo 34
1. Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissiario del Governo.
Articolo 35
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da assessori effettivi e supplenti. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamandolo a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.
Articolo 36
1. Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finchè dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
Articolo 37
1. Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiono agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
2. Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 38
1. Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorre procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
Articolo 39
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.
2. Egli partecipa al Consiglio dei Ministri con rango di Ministro con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Articolo 40
1. Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istituzioni del Governo.
Articolo 41
1. Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.
Articolo 42
1. La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.
2. La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale;
e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transitorie;
g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione di conflitti di attribuzione avanti la Corte Costituzionale; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.
Articolo 43
1. La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi statali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la Regione.
Articolo 44
1. Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
TITOLO III
Approvazione promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
Articolo 45
1. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale sono comunicati al Commissario del Governo.
2. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano on gli interessi statali.
3. Ove il Consiglio regionale approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono promulgati se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti la Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. in caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
4. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
5. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta e sono vistate dal Commissario del Governo competente.
Articolo 46
1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel "Bollettino ufficiale" della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
2. Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al Commissario del Governo.
Articolo 47
1. Nel "Bollettino Ufficiale" della Regione sono altresì pubblicate le leggi e i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.
Articolo 48
1. Le leggi approvate dal Consiglio regionale ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale debbono essere pubblicati per notizia in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 49
1. La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e del referendum per le leggi regionali.
TITOLO IV
Enti locali
Articolo 50
1. Nella Regione Veneto i Segretari comunali sono dipendenti dei Comuni e vengono nominati dai Consigli comunali.
Articolo 51
1. Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei Comuni ai fini della nomina del Segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei Segretari comunali della Regione.
Articolo 52
1. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali, circoscrizionali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.
Articolo 53
1. Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.
Articolo 54
1. L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
TITOLO V
Demanio e patrimonio della Regione
Articolo 55
1. Le strade, le autostrade, le strade ferrate, le acque pubbliche e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale, e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto, costituiscono il demanio regionale.
Articolo 56
1. Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli uffici destinati a sedi di uffici pubblici regionali, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale, costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
3. I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno sono patrimonio della Regione.
TITOLO VI
Finanze della Regione
Articolo 57
1. Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relativi ai beni situati nello stesso.
2. Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sotto-indicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
1) i sette decimi delle imposte sulle successioni e donazione e sul valore netto globale delle successioni;
2) i sette decimi del provento del Lotto, al netto delle vincite.
Articolo 58
1. devoluto alla Regione il provento dell'imposta erariale, riscossa nel territorio regionale per il consumi energetici ivi consumati.
Articolo 59
1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i sette decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Articolo 60
1. La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.
Articolo 61
1. La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri e di applicare una sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.
Articolo 62
1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per procedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Articolo 63
1. Sono devoluti alla Regione:
a) i sette decimi dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle società di persone, e dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche nonchè delle imposte locali sui redditi riscosse nel territorio regionale; per le imprese industriali e commericali che eserciscono stabilimenti od impianti nella Regione e che hanno sede nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti o impianti medesimi;
b) i sette decimi delle imposte di registro e di bollo, e delle tasse di concessione governativa;
c) i sette decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nella Regione;
d) i sette decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti il territorio regionale.
Articolo 64
1. Allo scopo di adeguare le finanze della Regione Autonoma al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alla Regione una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli.
Articolo 65
1. La Regione ha competenza legislativa, nei limiti dell'articolo 4 per le autorizzazioni in materia di finanza locale.
Articolo 66
1. In casi eccezionali allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità dell'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, la Regione può assegnare ai Comuni stessi quote di integrazione.
Articolo 67
1. La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni.
2. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati a seguito delle informazioni fornite.
Articolo 68
1. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale e rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta sono approvati con legge regionale.
2. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Articolo 69
1. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione autorizzare tali limitazioni nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
2. In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente d'importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.
Articolo 70
1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. Lo Stato, tuttavia, destina per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni venete e quelle impiegate per le importazioni.
TITOLO VII
Rapporti fra Stato e Regione
Articolo 71
1. el territorio regionale è istituito un Commissario del Governo.
2. petta ad esso:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri Enti locali, delle funzioni ad esse delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Regione;
3) compiere gli atti demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
Articolo 72
1. Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico del quale risponde verso il Ministro dell'interno.
2. A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiede l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.
Articolo 73
1. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, per violazione del presente Statuto.
2. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione, la Regione può proporre ricorso alla Corte Costituzionale.
3. Il ricorso è proposto dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.
4. Copia dell'atto d'impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo.
TITOLO VIII
Ruoli del personale di uffici statali nella Regione
Articolo 74
1. Per la Regione sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella Regione.
2. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
3. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
4. I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazioni e per carriera, sono riservati a cittadini residenti nel territorio regionale.
5. L'attribuzione dei posti riservati ai residenti sarà effettuata gradualmente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
6. Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella Regione di residenza, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
7. Le disposizioni sulla riserva ai residenti dei posti esistenti nella Regione sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. Si applicano anche al personale della magistratura nella Regione, i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini residenti in Regione.
TITOLO IX
Organi giurisdizionali
Articolo 75
1. La metà dei componenti del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il Collegio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti.
Articolo 76
1. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale fa parte un Consigliere nominato dal Consiglio regionale del Veneto.
Articolo 77
1. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
Articolo 78
1. La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalla Giunta regionale.
Articolo 79
1. Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituti, con legge regionale, uffici distinti di Giudice conciliatore.
TITOLO X
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 80
1. Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.
Articolo 81
1. Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente le norme del Titolo VI e quelle dell'articolo 11 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 29 relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.
Articolo 82
1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi statali.
Articolo 83
1. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di sei membri, tre in rappresentanza dello Stato e tre del Consiglio regionale.
Articolo 84
1. Salvo i casi espressamente previsti i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Se nei primi diciotti mesi la Commissione di cui all'articolo precedente non ha emesso i propri definitivi pareri, sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvederà nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere della Commissione stessa.
3. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i beni di cui all'articolo 55 e 56 del presente Statuto che passano alla Regione, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.
Articolo 85
1. Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse statale esclusi dalla competenza regionale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.
2. Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 17 del presente Statuto.
3. Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, la Regione può assumere, con legge le relative funzioni amministrative.
Articolo 86
1. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenuta nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni contenute in leggi incompatibili con la presente, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alla Regione e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 84 del presente Statuto.
Articolo 87
1. In relazione al trasferimento di competenze dallo Stato alla Regione, disposto dalla presente legge costituzionale, si provvede al passaggio di uffici e personale dallo Stato alla Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari e della residenza dei dipendenti.
Articolo 88
1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 secondo comma del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 89
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.