Proposte di Legge

  Tutela e valorizz. e promoz. lingua veneta
  Autore: Bejato
  Data: 05-05-2004, 23:49

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Regione


TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA VENETA


D’iniziativa del consigliere provinciale
ETTORE BEGGIATO






TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA VENETA

R e l a z i o n e

Parché scrivo in dialeto…..?
Dante, Petrarca e quel dai Diese Giorni
Gà pur scrito in toscan.
Seguo l’esempio.
Giacomo Noventa



Nella seduta del 17 febbraio 2004 il Consiglio Provinciale di Vicenza approvava, praticamente all’unanimità (26 voti favorevoli e un solo astenuto) una mozione avente per oggetto “Per un inserimento della lingua veneta fra le lingue tutelate dallo stato italiano (legge 482/1999)”, che allego alla presente relazione.
La presente proposta di legge regionale è la naturale prosecuzione di quella iniziativa
Nella risoluzione adottata il 16 marzo 1988 il Consiglio d'Europa afferma nel preambolo della "Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie", "il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile" e più avanti “la difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contributo importante all'edificazione di un'Europa basata sui principi di democrazia e di diversità culturale". E’ auspicabile quindi che pochi ultimi anni che ci separano dal terzo millennio diventino gli anni della tutela, dello sviluppo e della promozione delle lingue e delle culture regionali senza naturalmente che questo pregiudichi il processo di integrazione europea né la facilità di contatti fra i singoli popoli.
Anzi, gli stati più avanzati e rispettosi dei diritti delle minoranze hanno capito che quando un popolo è cosciente della propria identità, è più disponibile alla comprensione delle culture altrui, è più rispettoso delle caratteristiche e delle peculiarità degli altri popoli, è meno portato a misurare la civiltà o l'inciviltà altrui sul proprio metro.
E su “Parlare l’Europa” volumetto edito dal Bureau Europeo per le lingue meno diffuse si legge:
“A volte si crede che le lingue più usate abbiano più valore e siano migliori solo in virtù del loro potere economico e del loro prestigio sociale.
Il concetto di lingua superiore non ha alcun senso, ed è da parecchio tempo che nessuno ci crede più.
Si riteneva anche che esistessero lingue superiori, ma questa idea non trova più seguito. All’idea di lingua inferiore corrispondeva l’idea perversa di popolo inferiore. (E su questa idea razzistica, sul tentativo di far passare per sottosviluppato chiunque parlasse veneto, il mondo della politica e della cultura italiana hanno continuato e continuano a martellare incessantemente).

· OGNI LINGUA PUÒ RISPONDERE ALLE NOSTRE ESIGENZE;
· OGNI LINGUA HA UN PROPRIO VALORE UNICO E INTRINSECO;
· OGNI LINGUA RAPPRESENTA UN ARRICCHIMENTO PER L’UMANITÀ”.

Questo ha un significato del tutto particolare nella nostra regione: qui il veneto è parlato correntemente dal cinquantadue per cento degli abitanti, la percentuale più alta fra i vari popoli presenti all’interno dello stato italiano secondo l’ultima statistica Istat.
Crediamo sia superfluo in questa sede dilungarsi ulteriormente sul significato, sull’importanza della lingua veneta, momento di riaffermazione della nostra identità, della nostra cultura, della nostra storia.
E proprio per accrescere quei valori sui quali il Veneto costruì nel passato le sue fortune e sui quali può porre le basi del suo futuro, viene proposta la “Festa del Popolo Veneto il 25 aprile giorno d S. Marco (in alternativa si suggerisce il primo marzo, capodanno veneto).
Veneto che è lingua del gruppo neolatino occidentale (come il francese il catalano lo spagnolo il portoghese ecc..) mentre l’italiano è lingua del gruppo neolatino orientale (come il rumeno).
Va altresì ricordato come la Giunta regionale abbia stampato nel 1995 un manuale di grafia veneta unitaria elaborato da una Commissione scientifica diretta dal prof. Manlio Cortelazzo e come il Veneto sia correntemente usato anche fuori dai confini della nostra regione, dall’Istria alla Dalmazia (sia pure nelle varianti locali) alle comunità dei Veneti nel mondo.
Alleghiamo alla presente copia del decreto del sindaco di Serafina Correa, Sergio Antonio Massolini, che istituzionalizza l’uso del “dialetto veneto” durante la settimana dal 23 al 31 luglio.
Siamo nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul.
E concludiamo non senza prima aver citato l'autorevolissimo Roland Breton che nella sua "Geografia delle lingue" denuncia: "Una lingua che non viene insegnata è una lingua che viene uccisa, tanto più quando al suo posto se ne insegna un'altra" - con una poesia del poeta siciliano Ignazio Buttitta:
















Un populu Un popolo
mittitilu a catina mettetelo in catena
spugghiatilu spogliatelo
attuppatici a vucca, tappategli la bocca,
è ancora libiru. è ancora libero.

Livatici u travagghiu Toglieteli il lavoro
u passaportu il passaporto
a tavola unni mancia la tavola dove mangia
u letto unni dormi, il letto dove dorme,
è ancora riccu. è ancora ricco.

Un populu, Un popolo
diventa poviru e servu, diventa povero e servo,
quannu ci arrobbanu a lingua quando gli rubano la lingua
addutata di patri: avuta in dote dai padri:
è persu pi sempri. è perso per sempre.
























M O Z I O N E


Oggetto: Per un inserimento della lingua veneta fra le lingue tutelate dallo stato italiano (legge 482/1999).



Premesso che:

- la lingua veneta è riconosciuta come tale da importanti documenti linguistici come l'UNESCO Red Book of Endangered Languages del professor Tapani Salmiden (Università di Helsinky), The Ethnologue Languages of the World 13th Edition - Summer Institute of Linguistics- Dallas, Texas-USA;
- il Consiglio Regionale del Veneto in data 22/11/1999 ha approvato a larga maggioranza una risoluzione (n. 262) nella quale si chiede allo stato italiano di riconoscere il Veneto come lingua;
- che il Governo Regionale del Veneto nel marzo 1995 ha pubblicato un "Manuale della Grafia Veneta Unitaria";
- una variante della lingua veneta, el talian, è per una settimana all'anno lingua ufficiale di Serafina Correa, stato del Rio Grande do Sul in Brasile, in onore alle centinaia di migliaia di immigrati veneti che risiedono in Brasile e che ancora parlano questa lingua;
- la lingua veneta, nelle varianti istro-veneta e dalmato-veneta continua ad essere parlata in diverse comunità della Slovenia e della Croazia;
- nella toponomastica ufficiale di diversi comuni del Veneto si usa correntemente il bilinguismo (vedi per esempio Spresiano-Spresian e Visnadello-Visnadel);
- diversi studi dell'Istat attestano che la lingua veneta continua ad essere la lingua più parlata nel Veneto e questo sia in famiglia che sul lavoro;
- nella Risoluzione adottata il 16 marzo 1998 il Consiglio d'Europa afferma nel preambolo della "Carta Europea delle Lingue Regionali Minoritarie", "il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile" e più avanti "la difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contributo importante all'edificazione dell'Europa basata sui principi di democrazia e di diversità culturale"
- autorevoli linguisti attestano che la lingua veneta appartiene al gruppo delle lingue neolatine occidentali, assieme al castigliano, al catalano, al francese ecc., mentre la lingua italiana, le lingue dell'italia meridionale e il rumeno appartengono al gruppo delle lingue neolatine orientali;





considerato che:
- con la legge 482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" lo stato italiano riconosce dodici lingue da tutelare e valorizzare (la lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo) escludendo scandalosamente la lingua veneta;

il Consiglio Provinciale di Vicenza impegna la Giunta Provinciale ad attivarsi presso il Governo della Repubblica Italiana e nei confronti dei parlamentari eletti nel territorio provinciale affinchè ci sia un riconoscimento formale della lingua veneta attraverso una modifica della legge 482/1999 che preveda l'inserimento del veneto fra le lingue da tutelare.

ETTORE BEGGIATO
consigliere provinciale
Liga Fronte Veneto





























TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LINGUA VENETA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto quale componente essenziale della propria identità culturale, sociale, storica e civile, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art. 2 - Tutela della lingua veneta.
1. Il veneto è la lingua del popolo veneto.
2. La Regione Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua e della cultura veneta una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3 - Contesto europeo.
1. La Regione Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 4 - Adesione dei principi della Carta europea.
1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;
c) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti gli stadi appropriati.

Art. 5 - Festa del Popolo Veneto.
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 aprile, giorno di S. Marco.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.
1. La Regione favorisce:
a) l'insegnamento e l'apprendimento;
b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
2. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta.
3. I comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 7 - Promozione della ricerca.
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Veneto e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle singole comunità linguistiche.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.
3. La Regione Veneto promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico veneto presso le Università della Regione.

Art. 8 - Attività dirette.
1. La Regione Veneto:
a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa,
b) promuovere, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua veneta.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.

Art. 9 - Toponomastica.
1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 13.
2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Veneto, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:
a) un esperto universitario di materie linguistiche;
b) un esperto universitario di materie geografiche;
c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Veneta di Storia Patria;
d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto.
3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro centottanta giorni dall'istanza, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.

Art. 10 - Grafia ufficiale della lingua veneta.
1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, la Regione determina la grafia ufficiale della lingua veneta e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 3, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale.
3. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta, nomina con proprio decreto una Commissione scientifica per la grafia ufficiale della lingua veneta, costituita da:
a) tre docenti in rappresentanza delle università del Veneto;
b) da tre autori di prosa o poesie in lingua veneta e da un rappresentante di riviste e periodici specializzati nella materia.
4. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e può avvalersi della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti esterni, secondo le modalità stabilite dalla legge.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
6. Al fine di diffondere la grafia prescelta, la regione cura la pubblicazione e la divulgazione degli atti e dei documenti scientifici elaborati dalla suddetta Commissione.
Art. 11 - Uso della grafia ufficiale veneta.
1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.
2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua veneta della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali, gli aggiornamenti della toponomastica di cui all’articolo 9, sono redatti nella grafia ufficiale.

Art. 12 - Informazione regionale.
1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 13 - Procedure.
1. I soggetti di cui all'articolo 6 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno al Presidente della Regione.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentate del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
b) preventivo di spesa;
c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento.
4. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

Art. 14 - Norma finanziaria.
· 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000 si fa fronte con l’istituzione di un capitolo denominato “Iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua Veneta”.




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